PANIFICATORI - Preconfezionamento obbligatorio del pane precotto e congelato
Tipo: Normativa | Categoria: Dolciari e panificatori |
Autore: Rotini Gabriele | Data Pubblicazione: 18/11/2021 |
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
CNA Agroalimentare considera molto positivamente la sentenza del Consiglio di Stato che si aggiunge a quella dell’Antitrust del 2018 sul reso del pane. In questo modo si tutelano le produzioni artigianali locali di pane di altissima qualità e le imprese di panificazione, già alle prese prima con le restrizioni anti covid e ora con l’aumento esponenziale del prezzo del grano e quindi delle farine.
Nel merito con la Sentenza n. 6677/2021, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio del preconfezionamento obbligatorio del pane precotto e congelato, messo in vendita nel contesto della Grande Distribuzione Organizzata, allo scopo di differenziarlo dal pane fresco.
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, ha confermato in Appello il rifiuto del Ricorso promosso in primo grado davanti al TAR della Puglia da una società concessionaria avverso un Provvedimento della competente ASL di Lecce, recante sanzioni ad un Supermarket per accertata commercializzazione senza confezione né etichetta di pane precotto, surgelato o meno.
In particolare l’appellante, per legittimare la propria prassi aziendale, richiamava il combinato disposto degli articoli 14, comma 4 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e del relativo regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 502/1998 (art. 1).
Sul punto si ricorda che l’art. 14, comma 4, della legge n. 580/1967 stabilisce che “Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto”.
L’art. 1 del suddetto Regolamento, prevede invece che: “1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall’articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportati oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti: a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato; b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.
Dove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possono avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell’area di vendita”.
Secondo Il Consiglio di Stato dal combinato disposto delle disposizioni richiamate risulta in maniera evidente che la vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento.
Solo in caso di impossibilità di eseguire il preconfezionamento in area diversa da quella di vendita, può eccezionalmente farsi luogo a confezionamento in tale area, “fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie”. Pertanto la sentenza chiarisce che: “neppure la disposizione che deroga all’obbligo di preconfezionamento in area separata da quella della vendita consente la vendita di pane non confezionato. La norma di chiusura è poi quella che impone comunque, nel margine esegetico dalla stessa consentito, il rispetto delle norme igienico-sanitarie”.
Inoltre la sentenza chiarisce come sfugga alle argomentazioni della Società ricorrente ed appellante che la rivendicata modalità di vendita si è rivelata in concreto, nella fattispecie oggetto del Provvedimento ASL impugnato, del tutto inidonea a garantire le più elementari esigenze di sicurezza alimentare, poiché è stata accertata dai NAS l’inammissibile procedura che autorizza illegittimamente il singolo consumatore, prima di provvedere al confezionamento, a “.. toccare il pane per poi riporlo nell’espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti”
Ricordiamo inoltre sempre sul tema “pane” che sulla gazzetta ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 era stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina la denominazione di «panificio», di «pane fresco» e l'adozione della dicitura «pane conservato».
Questo decreto intende per Pane conservato o a durabilità prolungata, ovvero il pane non preimballato ( venduto sfuso) ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché' le eventuali modalità di conservazione e di consumo.
Particolare importante è che al momento della vendita, il pane per il quale è utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati.
Allegati
Condividi
Contenuti nella stessa categoria
Partecipazione registrata
La tua partecipazione all'evento è stata registrata.
Modifica registrata
La tua partecipazione all'evento è stata annullata.